27 feb 2019 Siglata, tra l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro – ASSOLAVORO e la FELSA-CISL, la NIDIL-CGIL, la UILTEMP, l’ipotesi rinnovo del CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, con decorrenza fino al 31/12/2021.
Contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione
Durata massima e successione dei contratti (art. 19. comma 2, D.Lgs. n.81/2015)
Per i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra Agenzia e Lavoratore, a far data dall’1/1/2019 la durata massima della successione dei contratti a termine tra le medesime parti è così articolata:
a) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
b) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.
Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (Agenzia e lavoratore), sono conteggiati, ai soli fini del computo della anzianità lavorativa antecedente all’1/1/2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dall’1/1/2014 al 31/12/2018).
Regime delle proroghe
Max 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi.
In caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.
Per le seguenti tipologie di lavoratori analiticamente individuate nella presente disposizione, al solo scopo di favorire al massimo la continuità occupazionale di tali lavoratori, il contratto può essere prorogato nei seguenti casi e nel limite massimo di 8 proroghe:
a) “lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 2, numero 4), lettere c), d) e f) e “molto svantaggiati” di cui al numero 99) del Regolamento UE n. 651/2014, nonché i lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
b) lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell’ambito della procedura di cui all’art. 3 della presente Intesa recante disposizioni in materia di diritto soggettivo alla formazione;
c) lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della procedura di cui all’art. 6 della presente Intesa;
d) tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di secondo livello e/o territoriale finalizzata ad assicurare forme di continuità occupazionale dei lavoratori;
e) lavoratori con disabilita di cui alla legge n. 68/1999 e successive modificazioni.
Resta inteso che sono esclusi dalla durata massima i contratti di somministrazione a tempo determinato con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia.
Implementazione della misura di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (SAR)
Allo scopo di favorire ed implementare ulteriormente il vigente sistema di welfare e di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione le Parti convengono sulle seguenti misure economiche:
a) Ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle Agenzie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato, pari ad almeno 110 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 1.000 euro a carico del Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSB);
b) Ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle Agenzie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato, pari ad almeno 90 giornate nell’arco degli ultimi 12 mesi viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro a carico del Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSB).
Diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale
Le Parti, nel condividere la necessità di individuare nuove modalità atte a favorire su larga scala lo sviluppo di un sistema formativo che implementi le capacità e le conoscenze dei lavoratori somministrati lungo tutto il percorso della loro vita lavorativa, convengono di introdurre il diritto da parte dei lavoratori ad accedere a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei termini e con le modalità di cui al presente punto.
La misura di cui al presente articolo è rivolta:
– ai lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione ed almeno 110 giornate di lavoro;
– ai soggetti che terminano il percorso di cui all’art. 6 della presente Intesa.
L’esercizio del diritto si articola secondo le seguenti fasi:
– presa in carico del lavoratore disoccupato da parte dell’APL scelta dallo stesso, da esercitarsi entro 2 mesi dall’attivazione del diritto;
– attività di orientamento e bilancio competenze (a processo minimo 2h+2h);
– condivisione con il lavoratore di un possibile percorso di formazione professionale individuato dall’ApL e coerente con gli esiti delle attività svolta di orientamento e bilancio delle competenze.
Il limite minimo di durata del corso è di 30 ore comprensive del modulo obbligatorio, salvo che quest’ultimo non sia stato già effettuato secondo la vigente regolamentazione Formatemp, con esclusione dei patentini di mestiere e HCCP. Il limite massimo economico finanziabile per ciascun lavoratore è pari a € 4.000
Tale formazione professionale rientra nel regime generale del placement previsto da Forma.Temp.
Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG)
Le Parti, a seguito di sperimentazione quadriennale derivante dal precedente CCNL di settore, con il presente accordo di rinnovo intendono adottare definitivamente come modalità propria di utilizzo della somministrazione di lavoro il contratto di lavoro con monte ore retribuito e garantito, denominato MOG.
La finalità perseguita dalle Parti è di ricondurre nell’ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, occasionale o accessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita nonché per agevolare l’utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle aziende utilizzatrici.
Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 1 mese, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
Si esclude l’utilizzo del MOG per la sostituzione dei lavoratori assenti tranne nel caso in cui questi siano lavoratori in MOG.
L’Agenzia è tenuta a comunicare preventivamente alle OO.SS. stipulanti l’attivazione e le eventuali proroghe/rinnovi dei contratti di cui ai punto precedente. In caso di proroga del MOG originariamente stipulato ovvero di seconda attivazione le OO.SS. possono richiedere entro i successivi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione un incontro finalizzato alla stipula di un accordo necessario per l’operatività dell’istituto. In assenza di richiesta di incontro vale il principio del silenzio assenso. Anche al fine di evitare forme di dumping i contratti di cui al presente articolo sono sottoposti all’attività di monitoraggio demandata alle CSMT competenti per territorio.
Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.
Viene ammesso esclusivamente il sistema di calcolo retributivo su base oraria.
Le ore eccedenti il monte ore minimo garantito rappresentano comunque lavoro ordinario fino a concorrenza del normale orario di lavoro a tempo pieno applicato nell’azienda utilizzatrice: tali ore eccedenti non sono soggette a maggiorazione e non prevedono per il lavoratore alcun obbligo di disponibilità alla chiamata dell’Agenzia.
La retribuzione corrisposta per le ore eccedenti matura tutti gli istituti di legge e di contratto al pari dell’ora ordinaria.
Le ore che superano il normale orario di lavoro a tempo pieno sono lavoro straordinario e sono soggette a tutte le maggiorazioni previste per tale istituto dal CCNL, e da eventuale contrattazione di secondo livello, effettivamente applicato nell’azienda utilizzatrice.
Nelle ipotesi di MOG, le ore di lavoro straordinario sono calcolate su base giornaliera indipendentemente dalle previsioni contrattuali dell’utilizzatore.
Contratti a tempo indeterminato
La bilateralità di settore riconosce:
a) un incentivo annuale di 1.000 euro in caso di missione pari ad almeno 12 mesi continuativi. Tale incentivo viene riconosciuto annualmente, per un massimo 3 annualità, sempre nel caso in cui la missione abbia durata pari a dodici mesi;
b) un rimborso pari all’importo di una mensilità dell’indennità di disponibilità in caso di ricollocazione del lavoratore presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi (ai sensi dell’art. 32 o dell’art. 25 del CCNL). Qualora il lavoratore venga ricollocato nei primi 30 giorni di disponibilità il rimborso viene riparametrato rispetto alla indennità effettivamente erogata al lavoratore;
c) nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, al fine di favorire la continuità occupazionale dei lavoratori, le Parti, possono individuare nuovi strumenti di incentivazione, nell’ambito della bilateralità di settore, finalizzati alla stabilizzazione/ricollocazione dei lavoratori.
Indennità di disponibilità viene portata a € 800.
In caso di lavoratori con contratto di somministrazione part-time, l’importo da corrispondere al lavoratore sarà riparametrato in base all’orario di lavoro e comunque non inferiore a 400 euro mensili al lordo delle ritenute di legge e comprensivo del Tfr.
Apprendistato professionalizzante in somministrazione
L’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di apprendistato professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo eseguito presso l’utilizzatore e redatto in forma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 81/2015.
La retribuzione, l’inquadramento e l’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati, in conformità con quanto previsto dal CCNL ed in applicazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, dalle norme del CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al lavoratore in apprendistato di pari livello alle dirette dipendenze dell’impresa utilizzatrice medesima.
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