L’agevolazione prima casa spetta solo se nell’abitazione dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari, non essendo sufficiente all’insorgere del diritto alla detrazione che il contribuente dimori abitualmente nell’unità immobiliare se i suoi familiari vivono altrove (Corte di cassazione – ordinanza n. 6634/2019).
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, specificando che ai fini dell’agevolazione occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisca dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo.
Presupposto per l’agevolazione è la residenza anagrafica ovvero che il contribuente che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale l’abitazione vi dimori abitualmente con i suoi familiari.
Diversamente, se la dimora abituale del contribuente non dovesse coincidere con quella dei suoi familiari, l’agevolazione è esclusa.
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