Dopo quasi 20 anni dall’ultima revisione, vengono finalmente aggiornate le tariffe dei premi Inail per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. La revisione, in vigore dal primo gennaio 2019, ha riguardato in particolare l’aggiornamento del nomenclatore, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico (Inail, comunicato 28 febbraio 2019)
Nella nuova formulazione il nomenclatore tariffario, è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio, ridefinendo lavorazioni già previste dalle tariffe precedenti e istituendo nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro. È stata introdotta, per esempio, una nuova voce di tariffa per le attività legate alla produzione di nanomateriali, un settore di produzione che si è sviluppato solo negli ultimi anni e per il quale si prevede una crescita anche nel prossimo futuro. Le voci di tariffa, in ogni caso, sono state razionalizzate, il che si è tradotto in una significativa contrazione del loro numero, passando da 739 a meno di 595 voci tariffa.
I tassi medi per le imprese sono stati ridotti di quasi un terzo. Per la loro determinazione sono stati presi in considerazione i dati relativi all’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015, mentre quelli precedenti facevano riferimento al triennio 1995-1997, e le retribuzioni soggette a contribuzione di competenza nello stesso periodo. Il risultato è una diminuzione del 32,72% dei tassi medi per le aziende. I nuovi tassi di premio, il cui valore è stato determinato dalla rischiosità in termini di oneri assicurativi, non superano mai quelli previsti dalla tariffa 2000, mentre in alcuni casi risultano inferiori anche di oltre il 50%. Inoltre, anche per le lavorazioni più rischiose sono stati mantenuti entro il 110 per mille, rispetto al 130 per mille della tariffa 2000.
Con riferimento all’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, le nuove modalità di applicazione delle tariffe ricalcano quelle precedenti, con la significativa eccezione del criterio di calcolo, oggi basato sulla gravità degli eventi lesivi e non più soltanto sugli oneri sostenuti dall’Inail per indennizzarli. Dal calcolo della gravità degli eventi continuano invece a essere esclusi gli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. Inoltre, è stata confermata la riduzione del premio per gli interventi di prevenzione, volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in ambito aziendale, così come l’impegno per il sostegno dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea con le risorse mediamente erogate nell’ultimo quinquennio.
Tanto premesso, in previsione dell’aggiornamento del sistema tariffario, il termine del 31 dicembre entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al prossimo 31 marzo, mentre le scadenze per il pagamento del premio e per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni sono state posticipate al 16 maggio.
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