Con 150 voti favorevoli, 107 contrari e 7 astensioni, il Senato, mercoledì 27 marzo, ha approvato, in via definitiva, il ddl di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Gli articoli 1 e 2 del DL n. 4/2019, come si ricorderà, definiscono il reddito di cittadinanza ed i suoi beneficiari: l’articolo 1, al comma 2 – considerando le famiglie con disabili gravi e persone non autosufficienti, nelle quali le oggettive difficoltà si uniscono a condizioni di particolare fragilità – è stato integrato prevedendo che la Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.
L’articolo 2, è stato modificato al comma 1, lettera b) specificando che nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013, per il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorrano alcune specifiche circostanze. Inoltre, il valore del patrimonio immobiliare include espressamente anche gli immobili posseduti all’estero. Infine, viene elevato da 5.000 a 7.500 euro l’incremento del massimale del patrimonio mobiliare che può essere posseduto, per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, restando a 5.000 euro tale valore per ogni componente in condizione di disabilità.
Nello stesso articolo è stata inserita la lettera c–bis) che esclude la concessione del beneficio per il richiedente sottoposto a misura cautelare personale o condannato definitivamente nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3.
Il parametro massimo della scala di equivalenza (nel comma 4 dell’articolo 2) viene elevato da 2,1 a 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.
Nel comma 5 dell’articolo 2, aggiungendo la lettera a–bis, si stabilisce che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
Infine, il comma 8 dell’articolo 2 viene modificato estendendo ai percettori dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) la compatibilità con il Rdc.
L’articolo 3, cit., concerne il beneficio economico: il comma 9 è stato integrato chiarendo che il beneficio ivi previsto (due mensilità di Rdc per il soggetto interessato anche dopo l’avvio di attività d’impresa o lavoro autonomo) non è cumulabile con il beneficio addizionale pari a 6 mensilità di Rdc riconosciuto ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc.
Nel comma 11 invece viene previsto che, con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, l’eventuale variazione che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall’acquisizione.
L’articolo 4 del DL riguarda il Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale: il comma 5 dell’articolo in questione specifica inoltre che i soggetti cui sono richiesti gli obblighi di immediata disponibilità al lavoro e di adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale devono essere individuati e resi noti ai centri per l’impiego per il tramite della piattaforma digitale istituita presso l’ANPAL, al fine della convocazione presso detti centri entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc.
Nel medesimo comma viene poi eliminato il requisito di un’età inferiore a 26 anni fra quelli richiesti per la predetta convocazione, mentre viene esclusa la convocazione in presenza della sottoscrizione di un progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Il comma 5-bis prevede che per il tramite della piattaforma digitale siano resi noti ai centri per l’impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 e dall’eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza, per essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
Il comma 15-quater specifica infine che si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori con reddito pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
L’articolo 5, con riferimento alla richiesta ed all’erogazione del beneficio è stato integrato prevedendo che anche le richieste del Rdc, oltre a quelle per le pensioni di cittadinanza, possono essere presentate presso gli istituti di patronato. Resta confermato che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto per gli istituti di patronato.
Inoltre il comma 6-bis consente l’erogazione della Pensione di cittadinanza con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.
L’articolo 13, concernente le disposizioni transitorie e finali, introducendo il comma 1bis, fa salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 4/2019 in commento.
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