Verbale di accordo “Edilizia Confapi-Aniem” sul sistema bilaterale



Firmato il giorno 12/3/2019, tra Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, l’accordo relativo alla disciplina delle assistenze nazionali di cui al CCNL per gli addetti dette piccole e medie industrie edili ed affini del 12/11/2014

Riforma del sistema bilaterale
Con la firma del nuovo accordo, le Parti convengono sulla opportunità di riformare il sistema bilaterale, con l’obbiettivo di garantire a tutti i soggetti legittimo riconoscimento e pari rappresentanza.
Le parti concordano, altresì, sulla costituzione di un Fondo sanitario nazionale edile, un Fondo nazionale prepensionamenti e di un Fondo nazionale incentivo per l’occupazione secondo le modalità che saranno stabilite con specifici regolamenti, al fine di creare le condizioni per una piena agibilità al sistema della bilateralità su tutto il territorio nazionale da parte delle Imprese edili che applicano il presente CCNL.


Fondo Sanitario
Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, Confapi Aniem parteciperà, quale parte costituente, al Fondo sanitario nazionale edile per l’assistenza sanitaria integrativa di settore (SANEDIL), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del regolamento del suddetto Fondo.
Le parti concordano che il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse editi e alle Edilcasse nella misura dello 0,60% e dello 0,26 per gli impiegati da versare su un minimo di 120 ore, con contribuzione decorrente dall’1/3/2019 e versamento a partire dalle competenze dell’1/3/2019.
Tale contributo, per gli operai, sarà versato per il tramite delle Cassa edile o Edilcasse. Per gli impiegati, le imprese potranno a loro discrezione versare detta contribuzione tramite Casse Edili/Edilcasse ovvero direttamente al Fondo sanitario.
Resta fermo che solo all’avvio fattuale del Fondo sanitario nazionale decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse edili e Edilcasse. Inoltre, fino all’avvio fattuale del Fondo Sanitario Nazionale, l’aliquota del contributo è fissata nella misura dello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il contributo complessivo dello 0,60%. Pertanto, da tale data, decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse Edili/Edilcasse.
Fino all’avvio fattuale del Fondo Sanitario, sarà garantita l’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie previste dalla contribuzione in essere e dalla contrattazione territoriale.


Fondo Prepensionamenti
Le parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il Fondo “lavori pesanti e usuranti” di cui all’art. 41 del presente CCNL nel costituendo Fondo prepensionamenti con contribuzione pari allo 0,20% decorrente dall’1/3/2019 e versamento a partire dalle competenze dell’1/3/2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell’art. 24 del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini 12/11/2014.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l’obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.


Fondo Incentivo Occupazione
Con contribuzione pari a 0,10% decorrente dall’1/3/2019 e versamento a partire dalle competenze dell’1/3/2019, le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse edili/Edilcasse un contributo destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.


Contributo aggiuntivo
Per tutto quanto sopra espresso, le parti concordano, al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore dei lavoratori, di alimentare i tre Fondi sopra richiamati con un contributo aggiuntivo di dotazione a carico delle aziende per i soli mesi di marzo, aprile, maggio 2019, di cui io 0,93% per gli operai e lo 0,70% per gli impiegati a favore del Fondo sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,37% al Fondo prepensionamenti e lo 0,27% al Fondo incentivo occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione:
– minimo;
– contingenza;
– E.d.r.;
– E.V.R.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, vengano istituite apposite Commissioni paritetiche che dovranno definire tutti gli aspetti tecnici, incluso la definizione degli Statuti e dei regolamenti dei tre Fondi sopra enunciati.





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