Dal prossimo 1° aprile, le domande, finora presentate dal lavoratore al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31.3.2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1.7.2018 ed il 30.6.2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro. Le domande presentate in via telematica all’Inps, dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto di previdenza per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti. Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Nell’ipotesi di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare, il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, con la documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale compente, secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. Diversamente, in caso di reiezione sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).
La domanda di ANF deve essere presentata dal lavoratore all’Inps, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali: WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019; Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Laddove il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso uno dei seguenti canali: WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istitutoal seguente percorso: “Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito” > “Funzione ANF Ditte cessate e Fallite”; Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN; Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
La domanda di ANF da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.
Quanto ai datori di lavoro con dipendenti del settore privato non agricolo, gli importi calcolati dall’INPS saranno messi a loro disposizione, e potranno prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio, nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore).
Sulla base degli importi teoricamente spettanti, il datore dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore medesimo erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. Laddove il lavoratore abbia richiesto ANF arretrati, il datore potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori potranno erogare le prestazioni di ANF, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31.3.2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.
Per gli ANF presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo prossimo, il datore dovrà, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019. Dopo tale data non sarà più possibile effettuare conguagli per assegni per il nucleo familiare che non siano stati richiesti con le nuove modalità telematiche.
Link all’articolo originale