Ai fini IRAP, i compensi erogati dal professionista a terzi non rilevano solo se corrisposti a dipendenti subordinati, essi sono indice del superamento della struttura organizzativa minimale anche quando sono corrisposti a terzi professionisti, quali indice sintomatico della sussistenza del presupposto della autonomia organizzativa. (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Ordinanza 15 marzo 2019, n. 7409).
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte il contribuente esercita la libera professione di ingegnere ed ha richiesto la restituzione dell’IRAP versata per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, ricevendo il rifiuto dall’Amministrazione finanziaria che ha debitamente impugnato avanti la CTP competente, senza trovare riscontro favorevole alle proprie ragioni.
Interponeva quindi appello che trovava parziale accoglimento, poiché la CTR riteneva che limitatamente all’anno di imposta 2009 il contribuente avesse svolto la propria attività professionale “intuitu personae”, senza cioè avvalersi dell’opera di collaboratori o terzi, mentre, per gli altri anni, l’esposizione in dichiarazione di ricorrenti compensi ad altri professionisti sarebbe indiscusso indice di autonoma organizzazione che supera i limiti minimali tollerati per l’esenzione dall’imposta che, viene ricordato, ha carattere reale e colpisce non il reddito bensì il valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate, la cui prova di esistenza è circostanza di mero fatto rimessa al giudice di merito, secondo l’insegnamento della Consulta.
Avverso questa sentenza, nel capo che lo vede soccombente, spicca ricorso per cassazione il contribuente, che viene però rigettato, in quanto, non ha fondamento la tesi secondo cui i compensi a terzi rilevano solo se corrisposti a dipendenti subordinati mentre al contrario essi sono indice del superamento della struttura organizzativa minimale anche quando sono corrisposti a terzi professionisti (sulla cui rilevanza quali indice sintomatico della sussistenza del presupposto della autonomia organizzativa).
Pertanto, con giudizio di fatto, insuscettibile di sindacato avanti questa Corte, il giudice di merito ha coerentemente motivato ritenendo che i compensi erogati a terzi (professionisti o meno) per gli anni 2006, 2007 e 2008 siano in misura tale da far presumere necessario il loro apporto per l’attività del contribuente, senza i quali non avrebbe potuto svolgersi o non avrebbe potuto svolgersi in quella determinata maniera.