Con i provvedimenti n. 69618/2019 e 69642/2019, l’Agenzia delle Entrate concede più tempo alle banche e agli intermediari finanziari per la trasmissione telematica delle informazioni relative all’anno 2018, in ottemperanza agli accordi internazionali per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, Fatca e Crs/Dac2.
L’Agenzia delle Entrate posticipa al 20 giugno 2019 il termine di scadenza per la trasmissione telematica delle informazioni relative all’anno 2018, da parte delle istituzioni finanziarie italiane (banche e intermediari finanziari) finalizzate allo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, in ottemperanza agli accordi internazionali FATCA e CRS/DAC2.
COMUNICAZIONE FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
L’accordo intergovernativo FATCA (IGA), operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale – realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi – tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’Internal Revenue Service (“IRS”) statunitense, le banche e gli altri operatori finanziari italiane tenute alla comunicazione (“RIFI”), devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.
La scadenza interessa le istituzioni finanziarie italiane, e in particolare:
Banche;
Società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
Società Poste italiane S.p.a., limitatamente all’attività di bancoposta;
Società di intermediazione mobiliare (SIM);
Società di gestione del risparmio (SGR);
Imprese di assicurazione che operano in Italia, nonché le holding di tali imprese;
Organismi di investimento collettivo del risparmio;
Società fiduciarie;
Forme pensionistiche complementari, nonché gli enti di previdenza obbligatoria;
Istituti di moneta elettronica;
Società veicolo di cartolarizzazione;
Trust (quando il trust è residente in Italia o il trustee è una RIFI);
Centri di tesoreria che svolge attività delle Entità di investimento;
Emittenti di carte di credito;
Stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dalle RIFI.
COMUNICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) – DAC2 (Direttiva 2014/107/UE)
Analogamente gli accordi sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri dell’UE e i Paesi dell’OCSE, e le Convenzioni contro le doppie imposizioni, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.
Per ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla normativa CRS/DAC2, le banche e gli altri operatori finanziari italiane tenute alla comunicazione devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.
La scadenza interessa le istituzioni finanziarie italiane, e in particolare:
Banche;
Società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
Società Poste italiane S.p.a., limitatamente all’attività di bancoposta;
Società di intermediazione mobiliare (SIM);
Società di gestione del risparmio (SGR);
Imprese di assicurazione che operano in Italia, nonché le holding di tali imprese;
Organismi di investimento collettivo del risparmio;
Società fiduciarie;
Istituti di moneta elettronica;
Società veicolo di cartolarizzazione;
Trust (a condizione, che il trust medesimo sia residente in Italia, o almeno uno dei suoi trustee è un’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione)
Emittenti di carte di credito;
Stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.
Link all’articolo originale

