Chiarimenti ministeriali in merito alla possibilità di accesso, per i lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia, al trattamento Cigs per crisi per cessazione, in ragione della scadenza, e quindi della cessazione, del contratto di appalto sottoscritto con l’azienda committente a sua volta in Cigs.
Come noto, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale può applicarsi anche:
– alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscano una riduzione dell’attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
– alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
La durata del trattamento per l’azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto. Tuttavia, al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere al sostegno, è possibile consentire l’accesso al trattamento di Cigs per cessazione, laddove cessi l’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di mensa o pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente, sempre che il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva, non rilevando che il contratto di appalto venga a scadere.
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