Forniti nuovi chiarimenti, rispetto a quelli già forniti la settimana scorsa, sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Agenzia Entrate – risposta n. 86/2019).
Con la risposta n. 73/2019 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media, rilevante per il calcolo del credito d’imposta per l’attività di ricerca, sviluppo, progettazione, registrazione e sfruttamento di brevetti nei settori degli elettrodomestici.
L’imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene quindi secondo le regole generali di competenza fiscale, in base al quale “sono ammissibili i costi di competenza del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili”.
In tal senso, con la risposta n. 86/2019 in commento l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, assumono rilevanza, tanto ai fini della calcolo della media storica e tanto ai fini del calcolo delle spese ammissibili del periodo agevolato “…solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio”.
Il marchio, invece, in quanto segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre aziende, non presenta il requisito di invenzione industriale. Pertanto, i relativi costi non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili.
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