Relativamente al reddito di cittadinanza (approvato, in via definitiva, il 27 marzo 2019), il Ministero del lavoro è responsabile della valutazione del Rdc, secondo un apposito progetto di ricerca.
Con DM può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5% dei nuclei beneficiari, all’interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi previsti dal decreto sul reddito di cittadinanza, per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione; i dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero.
Sono poi messe a disposizione del Ministero da parte dell’Inps, dell’Anpal e del Ministero dell’istruzione, ulteriori informazioni relativi alla condizione economica e sociale, alle esperienze educative, formative e lavorative, nonché alle prestazioni economiche e sociali.
Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro.
Lo stesso Ministero del lavoro è responsabile altresì del coordinamento per l’attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell’ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, che svolge le seguenti funzioni: è responsabile, sentita l’ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale, nonché della valutazione predetta; favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell’Anpal in materia di coordinamento dei centri per l’impiego; predispone protocolli formativi e operativi; identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell’attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell’ambito territoriale e d’intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio.
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