Disoccupazione agricola: entro lunedì 1° aprile 2019 le domande




Poiché quest’anno il 31 marzo cade di domenica, è possibile trasmettere le domande volte ad ottenere l’indennità di disoccupazione agricola entro il 1° aprile, primo giorno successivo non festivo (Comunicato Inps 11 marzo 2019).


L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate.
L’indennità di disoccupazione spetta, nel dettaglio, ai lavoratori agricoli che abbiano:
– iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
– almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
– almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (il requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione. Poiché quest’anno il 31 marzo cade di domenica, è possibile trasmettere le domande entro il 1° aprile, primo giorno successivo non festivo. Non saranno ritenute valide, invece, le domande presentate in data successiva.
Le domande possono essere trasmesse all’INPS tramite:
– il servizio online accessibile direttamente dal cittadino dotato di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– gli enti di patronato;
– il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.





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