In tema di IRAP, non è soggetto all’imposta il professionista che esercita un’attività differente dalla libera professione e si avvale di una segretaria part time (Corte di Cassazione – Ordinanza 01 marzo 2019, n. 6136).
Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dall’art. 2 del d.lgs. 446/1997, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
A sostegno di tale principio, le Sezioni Unite hanno rimarcato che, «se fra “gli elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità necessarie”, accanto ai beni strumentali vi sono i mezzi “personali” di cui egli può avvalersi per lo svolgimento dell’attività, perché questi davvero rechino ad essa un apporto significativo occorre che le mansioni svolte dal collaboratore non occasionale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella “attività diretta alla scambio di beni a di servizi”, di cui fa discorso l’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, e ciò vale tanto per il professionista che per l’esercente l’arte, come, più in generale, per il lavoratore autonomo ovvero per le figure “di confine” individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza. E’, infatti, in tali casi che può parlarsi di “valore aggiunto” o di “quel qualcosa in più”. Diversa incidenza assume perciò l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore»; orbene, dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che, nella specie, il thema decidendum riguarda soltanto l’utilizzo di un lavoratore dipendente non occasionale e segnatamente di una segretaria part time, il cui limitato apporto è stato logicamente desunto dal giudice dell’appello dalla modestia dei compensi corrisposti, il che esclude che i parametri enunciati dalle Sezioni Unite siano stati superati, nella specie, dall’attività del contribuente, onde il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve essere, conclusivamente, rigettato.
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