Firmato accordo sui contratti a termine estivi per gli Albergatori e Pubblici Esercenti di Bolzano




Siglato l’1/3/2019, tra l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano e l’ASGB, la CGIL-AGB – FILCAMS – LHFD, la SGBCISL – FISASCAT, la UILTuCS, l’accordo territoriale delle Aziende del Settore Turismo e Pubblici Esercizi sui contratti a tempo determinato estivi, con decorrenza dall’1/3/2019 al 31/10/2020

Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo giugno – ottobre le aziende aderenti all’Associazione degli Albergatori della Provincia di Bolzano potranno stipulare con studenti/scolari, che hanno compiuto i 16 anni e frequentano una delle seguente scuole/università, contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro.
a) scuole alberghiere;
b) istituti professionali superiori corrispondenti;
c) università con corsi di studi corrispondenti;
d) altre scuole non corrispondenti (contratto estivo solamente per il reparto sala/bar).
Durante il contratto a termine il giovane percepirà la seguente retribuzione mensile:
– 55% per chi ha frequentato il primo anno di scuola;
– 65% per chi ha frequentato il secondo anno di scuola;
– 75% per chi ha frequentato gli anni successivi;
– 85% per chi frequenta corsi di studi universitari.
Dette percentuali vanno calcolate sulle retribuzioni aziendali contrattuali previste per il IV livello di inserimento dei dipendenti maggiorenni qualificati. Hanno diritto anche del godimento di vitto e alloggio.
Le Aziende con l’applicazione del presente accordo si impegnano al rispetto delle norme vigenti legislative e contrattuali in materia di orario di lavoro.
Le parti contraenti dichiarano la nullità dell’accordo per quanto riguarda gli aspetti retributivi nel caso in cui venissero accertate violazioni contrattuali dagli organi preposti o dalla magistratura, per i lavoratori sotto 18 anni che superano l’orario di lavoro di 40 ore settimanali, fermo restando la possibilità di conguagliare nell’arco della stagione – nei limiti della legge – le eventuali ore di lavoro oltre l’orario contrattuale con riposi compensativi per i lavoratori oltre 18 anni.





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