I redditi prodotti da un libero professionista in regime forfettario non partecipano alla formazione del suo reddito complessivo. Tale scelta esclude la possibilità di fruire, per la ritenuta subita sui compensi corrisposti da un committente estero, del credito per le imposte all’assolte fuori l’Italia (Agenzia Entrate – risoluzione 15 marzo 2019, n. 36/E).
Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché non hanno conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori ad euro 65.000,00 e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste.
Ai fini IVA, i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’imposta né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Relativamente alle imposte sui redditi, invece, i ricavi o i compensi percepiti sono assoggettati a imposta sostitutiva e pertanto non sono soggetti alla ritenuta di acconto.
Il compenso di un libero professionista residente in regime forfetario risulta, dunque, assoggettato ad una imposta nella misura del 15% che è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Nel sistema tributario italiano tale reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e tale circostanza esclude la possibilità di fruire, per la ritenuta subita sui compensi corrisposti dal committente estero, del credito per le imposte assolte all’estero.
Diverso è il caso in del professionista che opta per il regime ordinario; in tale ipotesi, infatti, concorrendo il reddito alla formazione del reddito complessivo l’imposta assolta all’estero potrà essere recuperata.
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