Si forniscono alcune indicazioni sull’aggiornamento dei sistemi di gestione del conto e di liquidazione della cosiddetta quota 100.
Per consentirne l’individuazione, le pensioni in parola sono state identificate con un codice specifico. Pertanto, il campo “benefici particolari” dell’ex EAP e del folder “Maggiorazione/Benefici di IVSReing viene valorizzato con il codice “14”, decodificato come “Quota 100” DL 4/2019. Il codice viene memorizzato nel database nei campi in GP1AV61 e GP2PBBPAR.
Per gestire il regime delle decorrenze (+3/+6 mesi dalla data di perfezionamento diritto), è stato previsto il nuovo campo “Dipendente pubblico” da valorizzare con SI/NO. L’informazione viene valorizzata: dal sistema UNICARPE (FELPE), nel caso di liquidazione in modalità automatica; dall’operatore in caso di liquidazione in modalità manuale.
Le procedure sono state aggiornate per gestire l’incumulabilità con i redditi da lavoro, infatti, la cosiddetta pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione in questione, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di detti redditi. Dunque, nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel sudetto periodo.
Per la gestione della incumulabilità in argomento è stata istituita la nuova rilevanza 29= INCUMULABILITA’ QUOTA 100: rigo 10 = lavoro autonomo e dipendente (escluso autonomo occasionale art. 2222 c.c.). In questa voce deve confluire sia il reddito da lavoro dipendente, sia il reddito da collaborazione coordinata e continuativa sia reddito da lavoro autonomo; rigo 11= lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c.
I redditi derivanti dallo svolgimento, anche all’estero, di qualsiasi attività lavorativa successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione “quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei redditi.
Link all’articolo originale