IVA: illegittima la compensazione tra credito prefallimentare e debiti del fallimento



Con la recente Sentenza n. 3096 del 2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la compensazione illegittima del credito IVA pre-fallimentare con il debito maturato dal “Fallimento” può essere opposta dal Fisco in sede di richiesta di rimborso del credito da parte del contribuente, anche se sono scaduti i termini di decadenza dell’azione di accertamento.

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha opposto diniego parziale alla richiesta di rimborso del credito IVA presentata dal Fallimento, contestando la sussistenza di un debito precedente non estinto a causa dell’illegittima compensazione con un credito IVA formatosi prima della dichiarazione di fallimento della società.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del curatore fallimentare rilevando che l’Ufficio, in sede di controllo della dichiarazione IVA presentata, non aveva contestato la compensazione del debito IVA maturato dal “Fallimento” con il credito pre-fallimentare, così realizzando il presupposto per l’integrale rimborso del credito.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Riformando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità del diniego opposto dall’Ufficio, sulla base delle seguenti considerazioni.
In caso di fallimento è prevista la presentazione di:
– una dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate dall’imprenditore dichiarato fallito dal 1° gennaio fino alla data del fallimento, finalizzata a rilevare la posizione IVA del fallito alla data della sentenza dichiarativa;
– ed una seconda dichiarazione IVA riferita, invece, alle sole operazioni imponibili successive alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che il credito IVA risultante dalla prima dichiarazione è un credito vantato dal fallito che può essere compensato dal curatore con debiti tributari concorsuali (ovvero anteriori al fallimento) fatti valere in sede di verifica del passivo, ma non può essere utilizzato per compensare debiti di massa contratti dall’amministrazione fallimentare.
L’utilizzo del credito IVA pre-fallimentare in compensazione di un debito IVA maturato dal “Fallimento”, dunque, deve ritenersi illegittimo, e pertanto non determina l’estinzione del debito compensato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato inoltre che il mancato recupero del suddetto debito da parte dell’Amministrazione finanziaria entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, non comporta la decadenza dell’Ufficio anche dal potere di opporre l’illegittimità della compensazione all’atto della richiesta di rimborso del credito IVA oggetto di cessione.
La Corte Suprema ha chiarito che il termine decadenziale di accertamento non si riferisce anche al controllo, da parte dell’Ufficio, dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione. Al contrario, in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti.
In conclusione deve essere affermato il principio che, in sede di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria non ha l’onere di svolgere attività di rettifica della dichiarazione in cui è stato esposto l’asserito credito del contribuente, che dunque non si consolida in mancanza di accertamenti.





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