Irap Professionisti: il presupposto dell’autonoma organizzazione




In tema di IRAP, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano, di per sé, il presupposto impositivo dell’autonomia organizzazione (Corte di Cassazione – Sez. trib. – Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7259).

La Suprema Corte, ha più volte affermato il principio, riferito all’agente di commercio, secondo cui è assoggettabile ad IRAP solo ove ricorra il requisito dell’autonoma organizzazione, la cui sussistenza non può essere desunta dal valore dei compensi e dei costi e dal reciproco rapporto percentuale atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore specifico dell’attività esercitata e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazioni per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), costituendo, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’aspetto organizzativo.






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