Licenziamento per superamento del comporto: obblighi datoriali diversi se “per sommatoria” o “secco”




Nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto “per sommatoria”, ai fini dell’ottemperamento dell’obbligo di comunicazione dei motivi, pur non essendo necessaria la completa e minuta individuazione dei singoli giorni di assenza, il datore di lavoro deve comunque fornire indicazioni, più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo poi restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.


Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato la domanda di un lavoratore cui era stato intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto aveva ritenuto irrilevante che la società non avesse, dopo apposita richiesta del medesimo, specificato il numero di assenze per malattia, ben potendole dimostrare nel corso del giudizio.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando principalmente violazione e falsa applicazione della legge in relazione alla necessità per il datore di lavoro di specificare i motivi che hanno determinato i motivi del licenziamento, pena l’inefficacia.
Per la Suprema Corte, il motivo è fondato, trovando applicazione il principio, più volte ribadito, secondo cui in base alle regole dettate sulla forma dell’atto e la comunicazione dei motivi del recesso, qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, con la conseguenza che nel caso di non ottemperanza con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi illegittimo. In particolare, nel caso di comporto per sommatoria, tale esigenza di poter opporre propri specifici rilievi è rafforzata oltremodo, considerata la difficoltà del lavoratore di individuare sia il numero delle assenze, spesso frammentate, che l’arco temporale di riferimento. Al contrario, con riferimento ad un periodo di comporto cd. secco, riferito cioè ad unica malattia, ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore, deve ritenersi sufficiente la mera indicazione della ragione del recesso consistente nel “superamento del periodo di comporto”.





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