Modalità di calcolo della contribuzione al Fondo Astri per il CCNL Autorimesse



Sottoscritto un accordo di interpretazione della base di calcolo da utilizzare per determinare il contributo alla Previdenza Complementare del CCNL dell’autonoleggio/autorimesse

Le Parti, per quanto riguarda la corretta interpretazione del contributo alla previdenza complementare previsto dal CCNL dell’autonoleggio/autorimesse, confermano che il calcolo effettivo utile per i versamenti al Fondo Astri è sui seguenti elementi:
– retribuzione tabellare;
– indennità di contingenza;
– un aumento periodico di anzianità;
– edr ex accordo interconfederale del 31/7/1992.
Le Parti precisano altresì che questi elementi economici variano a seconda del livello di inquadramento del dipendente, e sono riferiti alle percentuali di versamento indicate nel contratto collettivo, con obbligo per 12 mensilità.
Le Parti, altresì, precisano che nel testo del CCNL, i termini “contribuzione” o “contributivo” sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell’azienda e del lavoratore, ossia come valore dell’importo reale da versare al fondo.
Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell’azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l’importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla legge.






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