Sottoscritto un accordo di interpretazione della base di calcolo da utilizzare per determinare il contributo alla Previdenza Complementare del CCNL dell’autonoleggio/autorimesse
Le Parti, per quanto riguarda la corretta interpretazione del contributo alla previdenza complementare previsto dal CCNL dell’autonoleggio/autorimesse, confermano che il calcolo effettivo utile per i versamenti al Fondo Astri è sui seguenti elementi:
– retribuzione tabellare;
– indennità di contingenza;
– un aumento periodico di anzianità;
– edr ex accordo interconfederale del 31/7/1992.
Le Parti precisano altresì che questi elementi economici variano a seconda del livello di inquadramento del dipendente, e sono riferiti alle percentuali di versamento indicate nel contratto collettivo, con obbligo per 12 mensilità.
Le Parti, altresì, precisano che nel testo del CCNL, i termini “contribuzione” o “contributivo” sono da intendersi come valore percentuale di versamento a carico dell’azienda e del lavoratore, ossia come valore dell’importo reale da versare al fondo.
Pertanto il contributo a carico del lavoratore e dell’azienda non è soggetto ad alcuna deduzione contributiva e, conseguentemente, l’importo derivante dalle voci sopra richiamate non va confuso con gli imponibili previdenziali e fiscali previsti dalla legge.
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