Né deducibili né detraibili l’erogazioni liberali tramite credito telefonico




Pronte le indicazioni operative per l’accesso ad erogazioni liberali tramite credito telefonico (MISE – Decreto 05 febbraio 2019).

Il decreto in oggetto disciplina le modalità e i requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che possono essere effettuate tramite credito telefonico.
A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del terzo settore, il presente decreto trova applicazione nei confronti degli enti del terzo settore di cui all’art. 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Le erogazioni liberali in esame non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.






Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto