Pronte le indicazioni operative per l’accesso ad erogazioni liberali tramite credito telefonico (MISE – Decreto 05 febbraio 2019).
Il decreto in oggetto disciplina le modalità e i requisiti di accesso e fruizione delle erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che possono essere effettuate tramite credito telefonico.
A decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del terzo settore di cui all’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del terzo settore, il presente decreto trova applicazione nei confronti degli enti del terzo settore di cui all’art. 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Le erogazioni liberali in esame non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
Link all’articolo originale

