Nel calcolo del reddito agevolabile ai fini del Patent box devono concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, ivi compresi i costi derivanti dalla prestazioni professionali di ricerca e sviluppo dei soci (Agenzia Entrate – risposta n. 76/2019).
Lo sviluppo dei soci di un software in-house concesso a terzi non costituisce causa ostativa all’applicazione dell’agevolazione Patent box, essendo ricompresi nel calcolo del reddito agevolabile i costi delle prestazioni professionali svolte dai medesimi soci.
In merito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “concorrono alla formazione del reddito agevolabili, i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR”.
Ciò comporta che, una volta identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti al bene immateriale, occorre valutare la rilevanza fiscale. Presupposto imprescindibile per effettuare tale valutazione è ovviamente l’imputazione di detti costi al conto economico dell’esercizio di competenza.
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