Penale per inadempienza contrattuale: IVA esclusa



 


Con la Risposta all’interpello n. 74 del 13 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme percepite, all’esito dell’attività di recupero crediti, a titolo di penale per inadempienza contrattuale, nonché per rivalutazione monetaria e interessi maturati sulla penale stessa hanno natura risarcitoria e quindi sono escluse da IVA.

QUESITO


L’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello di una società riguardo al trattamento IVA applicabile alle somme percepite a titolo risarcitorio.
In particolare la società istante rappresenta di aver affidato ad un soggetto terzo l’incarico per il recupero di crediti di difficile esigibilità di clienti morosi.
All’esito dell’attività di recupero crediti:
– la società incaricata del recupero fattura alla committente il corrispettivo della prestazione, incrementato delle spese sostenute (spese legali, di segreteria e altro) applicando l’IVA con aliquota ordinaria;
– la società creditrice riceve dal debitore, oltre al credito originario, gli interessi moratori e le spese per il recupero del credito.
Si chiede quale sia il trattamento IVA da applicare alle somme percepite, eccedenti il credito originario.

PARERE DEL FISCO


In base alla disciplina IVA costituiscono prestazioni di servizi rilevanti, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Inoltre, concorrono a formare la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Tuttavia, la norma stabilisce espressamente che non concorrono a formare la base imponibile “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il presupposto, stringente, per l’applicazione dell’esclusione IVA è l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali.
Ciò in quanto le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo.
In conclusione, qualora l’importo complessivo delle somme recuperate dal cliente moroso comprendano gli interessi moratori e le spese per il recupero crediti, si ritiene che tali somme abbiano “natura risarcitoria” e, pertanto, devono considerarsi escluse dal computo della base imponibile ai fini IVA.





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