Licenziamento illegittimo, l’inottemperanza alla reintegra non inficia la ricostituzione del rapporto




In caso di pronuncia di illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ricostituito “de iure” a prescindere dal suo concreto ripristino; l’inottemperanza o l’inesatto adempimento all’ordine di reintegrazione, invece, non essendo condotta coercibile, implica la scelta datoriale di non utilizzare le prestazioni del lavoratore e determina unicamente il diritto al risarcimento del danno


Una Corte di appello territoriale aveva respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato da un datore di lavoro ad un lavoratore, addetto a mansioni di sorvegliante della struttura aziendale, per sottrazione dal distributore interno alla società di una tanica di carburante. La Corte aveva respinto l’appello proposto dal lavoratore all’esito della prova testimoniale espletata e ritenuto ricostituito regolarmente il rapporto di lavoro, seppur mediante collocamento in cassa integrazione guadagni ordinaria, a seguito di un precedente licenziamento, dichiarato giudizialmente illegittimo.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando che la società, nel corso del giudizio di primo grado, era incorsa in decadenza quanto all’escussione del proprio testimone e che la Corte distrettuale aveva erroneamente ritenuto ricostituito il rapporto di lavoro, a seguito di pronuncia giudiziale di illegittimità, per vizi formali, di un precedente licenziamento, mediante riammissione del lavoratore in azienda e contestuale collocazione in cassa integrazione guadagni, laddove, invece, doveva ritenersi violato l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro per mancato conferimento delle medesime mansioni svolte prima del recesso.
Per la Suprema Corte il primo motivo è inammissibile. La censura infatti è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per Cassazione, secondo cui la parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei verbali delle udienze.
Quanto al secondo motivo, esso non è fondato nel merito. L’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, infatti, presuppone la persistenza del rapporto e quindi l’inidoneità del licenziamento illegittimo a produrre il suo effetto estintivo. Invero, il rapporto di lavoro si ricostituisce a seguito della pronuncia di illegittimità del licenziamento, mentre l’inottemperanza (o l’inesatto adempimento) all’ordine di reintegrazione, non essendo condotta coercibile, implica la scelta datoriale di non utilizzare le prestazioni del lavoratore e determina il diritto al risarcimento del danno.





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