Prestazioni di massofisioterapia: solo fattura elettronica extra SDI o analogica



Con la Risposta a Interpello n. 78 del 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le prestazioni di massofisioterapia effettuate da massaggiatori/massofisioterapisti iscritti all’Ordine delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione si applica il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, come per la generalità delle prestazioni mediche in favore di persone fisiche.

QUESITO
Un massaggiatore/massofisioterapista titolare di un ambulatorio fisioterapico – autorizzato all’esercizio di attività sanitaria in varie discipline mediche (fisiatria, ortopedia e traumatologia, pneumologia, scienza dell’alimentazione, radiologia ecografo e agopuntura) – ha posto un quesito in merito all’obbligo di fatturazione elettronica per:
– le prestazioni di massofisioterapia;
– le prestazioni svolte da medici chirurghi (ad esempio, ecografo) e fatturate allo studio.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Fatta salva l’opposizione espressa dai pazienti, i dati delle prestazioni a carattere sanitario sono trasmessi in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria, che li mette a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Sul fronte della fatturazione, dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi utilizzando la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), fatti salvi gli esoneri specificamente previsti.
Per il solo periodo d’imposta 2019, tuttavia, è stabilito il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, nonché dai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

CHIARIMENTI DEL FISCO
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente via SdI. Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga, sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Differente è invece l’ipotesi in cui la studio medico (professionista persona fisica, società, ecc.) nell’erogare la prestazione si avvalga di medici terzi, che fatturano il servizio reso allo studio/centro medico e non direttamente al paziente/utente. In tal caso il medico (terzo) deve documentare la prestazione fornita mediante fattura elettronica via SDI, salvo eventuali esoneri dall’obbligo di fatturazione che lo riguardino in prima persona.
È appena il caso di precisare che, nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, o comunque di relativo esonero, resta comunque l’obbligo di documentare la prestazione effettuata. Tale adempimento può essere assolto tramite fattura elettronica extra SdI ovvero in formato analogico.





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