Si forniscono precisazioni sulla partecipazione a convegni o seminari validi ai fini dell’aggiornamento per i Coordinatori per la sicurezza.
L’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 – finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione – dispone che, quanto all’assolvimento dell’aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari la frase, l’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. Ai corsi di aggiornamento per la figura di coordinatore per la sicurezza possono essere presenti un numero massimo di 35 partecipanti.
Nella tabella riassuntiva del suddetto Accordo viene, poi, stabilito, che in tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità. L’aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.
Orbene, ciò premesso, sulla base medesime previsioni, si ritiene che, l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a corsi di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a convegni o seminari senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa.
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