Tenuta della contabilità: spetta il compenso alla società non iscritta all’albo



Con la recente sentenza n. 8683 del 28 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato il diritto al compenso per l’attività di tenuta della contabilità di impresa da parte di una società di servizi non iscritta all’albo professionale, in quanto non rientrante tra le attività riservate.

FATTO


A fronte del mancato pagamento del compenso, la società di servizi, esercente attività di tenuta della contabilità d’impresa, elaborazione dati e presentazione delle dichiarazioni fiscali, ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del cliente per il recupero del credito.
Su opposizione del debitore, il decreto ingiuntivo è stato annullato dalla Corte Territoriale che ha ritenuto che le prestazioni rese dalla società fossero comprese in quelle riservate ai dottori commercialisti e ragionieri. Quindi, non essendo la società iscritta al relativo albo professionale, il contratto era nullo e il diritto al compenso inesistente.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Su ricorso della società di servizi la Corte di Cassazione ha riformato la decisione della Corte Territoriale, dichiarando il diritto al compenso della società.
I giudici della Suprema Corte hanno preliminarmente ricordato che nell’ordinamento italiano vige il principio secondo il quale l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 del codice civile, a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto.
Ciò ha come conseguenza, che il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.
Al di fuori di tali attività, precisa la Suprema Corte, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari.
In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che le attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la Camera di Commercio, di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell’ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione.
In relazione a tali attività, dunque, deve essere confermato il diritto al compenso per le attività di elaborazione dati, redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali d’impresa prestate da una società di servizi non iscritta all’albo professionale, essendo esclusa la nullità assoluta prevista per l’esercizio abusivo di attività professionali riservate.





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