Per le imprese che hanno cessato l’attività nel 2019, autoliquidazione Inail al 16 maggio




L’Inail fornisce precisazioni in merito ai termini per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 e nel 2019 per le imprese con cessazione attività rispettivamente a dicembre 2018 e a gennaio e febbraio 2019.


Come noto, a seguito di quanto disposto dal Legislatore, è stato comunicato il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine per la comunicazione delle basi di calcolo, nonché il differimento al 16 maggio 2019 dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018, il versamento dei premi di autoliquidazione e la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.
Orbene, le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018, così come, del resto, quelle che hanno cessato l’attività nei mesi precedenti a dicembre 2018, devono effettuare l’autoliquidazione in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019. Il termine entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2018 fino alla data di cessazione è quello del giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio. Le retribuzioni in questione devono essere comunicate compilando l’apposito modello 1031 pubblicato in www.inail.it (atti e documenti, moduli e modelli, assicurazione, premio assicurativo, Mod 1031 ) e trasmesse via PEC alla sede Inail competente.
Quanto alle imprese che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019, tali datori di lavoro non solo devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno (entro dicembre del 2017), ma devono anche calcolare il premio anticipato per il 2019 sulle retribuzioni corrisposte in detto anno fino alla data di cessazione dell’attività, in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’Inail entro il 31 marzo 2019. Ne consegue che il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettive corrisposte nel 2019 per tali imprese non può avere scadenza antecedente al 16 maggio 2019, che costituisce la prima data utile successivamente alla cessazione per comunicare sia le retribuzioni 2018 che le retribuzioni 2019.





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