Online il nuovo modello aggiornato per la presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza nonché dei nuovi modelli Ridotto ed Esteso che recepiscono le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dal presente modello di domanda. La quota A integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la predetta soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazionefino ad un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili. In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o la costruzione della casa di abitazione, laquota B è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annuia titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
Il valore dellISEE dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro. Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.; la scala di equivalenza, inoltre, non tiene conto dei componenti del nucleo familiare disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, né di componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell’ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE (art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019).
Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.). La richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica accedendo con SPID al portale www.redditodicittadinanza.gov.it. Le richieste di Rdc possono essere presentate anche presso i Centri di assistenza fiscale, previo convenzionamento con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il modulo di domanda predisposto è allegato alla circolare in commento ed è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it.
In sede ci conversione la disposizione è stata integrata prevedendo che anche le richieste del Rdc, oltre a quelle per le pensioni di cittadinanza, possono essere presentate presso gli istituti di patronato.
Link all’articolo originale

