Beni strumentali e collaboratori: presupposti per l’IRAP




Non è soggetto a IRAP il contribuente che impieghi beni strumentali non eccedenti il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Corte di Cassazione – Ordinanza 29 marzo 2019, n. 8818).

La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso del professionista, medico pediatra convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, contro il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP.
Per la ricorrente, il giudice a quo ha erroneamente ritenuto l’insussistenza dell’autonoma organizzazione dell’attività esercitata dal contribuente, pur avendo accertato sia la circostanza, peraltro pacifica, che il contribuente esercitava l’attività di medico pediatra, convenzionato con il S.S.N., avvalendosi di terzi collaboratori, in modo continuativo e non occasionale; sia il fatto che il contribuente utilizzava beni strumentali di valore consistente e non minimale.
Secondo la Suprema Corte il giudice a quo ha escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione, intesa come fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore costituito dall’attività intellettuale del professionista, erroneamente considerando ciascuno dei diversi elementi (la pluralità dei collaboratori e l’entità dei loro compensi; l’utilizzo di due studi professionali, pacificamente siti in due città diverse; il valore dei beni strumentali) autonomamente, senza porli nella necessaria correlazione funzionale tra loro, al fine di accertarne quell’irrilevanza, ai fini della configurazione dell’autonoma organizzazione e dell’imposizione dell’IRAP, che rientrava nell’onere del contribuente dimostrare. Così atomisticamente considerati, tutti gli elementi sono stati accertati dal giudice a quo senza riferirli alla concreta potenzialità produttiva che ciascuno potrebbe concorrere ad accrescere, come invece richiedono la norma che disciplina l’imposizione e la sua interpretazione giurisprudenziale consolidata, ante illustrata. Inoltre, anche nell’accertamento dei singoli elementi potenzialmente costitutivi dell’autonoma organizzazione, la sentenza impugnata ha proceduto per asserzioni (in ordine al compenso ai sostituti del contribuente, alla pluralità degli studi ed alla necessità di beni strumentali per necessità di mera funzionalità del servizio fornito) astratte, prive di riferimento concreto alle circostanze che era onere del contribuente provare.





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