Trasporti: nuova procedura di trasferimento della sede delle imprese iscritte al REN




Aggiornata la proceduta per il trasferimento della sede legale delle imprese di trasporto di merci su strada conto terzi iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) (Ministero Infrastrutture e Trasporti – circolare n. 6552/2019).

Diverse problematiche sono state segnalate relativamente all’attuale la procedura amministrativa in caso di trasferimento della sede legale da una provincia ad un’altra, in quanto comporta:
– il trasferimento di competenza per la gestione dell’impresa nel REN, previa cancellazione dell’impresa dall’albo provinciale della sede di provenienza;
– iscrizione nell’albo provinciale competente per territorio rispetto alla nuova sede legale.


Nello specifico è stata segnalata la difficoltà a concludere l’iter in tempi brevi e la necessità di evitare che tra la cancellazione da un albo provinciale e l’iscrizione nel nuovo ci sia soluzione di continuità. Inoltre si è rilevato che l’attuale procedura informatica è impostata in modo tale che a seguito di variazione della sede legale si provvede all’eliminazione dell’impresa dal REN e alla cancellazione dall’Albo di provenienza, con la conseguente necessità per l’Ufficio competente in relazione alla nuova sede legale di procedere ad una nuova iscrizione nel REN e nell’albo provinciale.
In tal senso, al fine di semplificare e rendere omogenea la procedura in caso di spostamento della sede legale da una provincia ad un’altra e per evitare inutili duplicazioni di soggetti iscritti al REN, è stata definita una nuova procedura.


In particolare, a seguito del trasferimento della sede legale in un Comune di un’altra provincia, le imprese sono tenute a richiedere tempestivamente l’aggiornamento dei dati nel REN e nell’Albo dal momento in cui la variazione della sede è stata registrata presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di commercio.
La comunicazione di avvenuto trasferimento della sede legale deve essere inoltrata sia all’Ufficio territorialmente competente prima del trasferimento sia all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale.
L’Ufficio territorialmente competente prima della variazione della sede legale, ricevuta la domanda verifica l’avvenuto cambio di sede legale nel registro delle imprese, l’iscrizione dell’impresa nel REN con lo status di “attiva” nonché l’iscrizione nell’Albo con lo status “definitiva” e, solo in caso di verifica positiva, provvede ad avviare con l’apposita nuova procedura informatica il trasferimento di competenza all’Ufficio territorialmente competente per la nuova sede legale, senza cancellare l’impresa dal REN e dall’Albo.
Quest’ultimo Ufficio, ricevuta telematicamente notizia dell’avvenuto cambio di competenze, provvede con l’apposita procedura informatica ad attribuire all’impresa un nuovo numero di iscrizione all’Albo e ad aggiornare nel sistema informatico i dati dell’impresa (nuovo indirizzo della sede legale, Camera di Commercio di riferimento) ed eventualmente anche quelli relativi al requisito di stabilimento qualora espressamente richiesti dall’impresa nella domanda.
Il trasferimento della sede legale riguardando il medesimo soggetto giuridico non determina nel REN, in ragione della sua valenza nazionale, una variazione del numero di iscrizione, mentre la variazione del numero di iscrizione nell’Albo è necessaria solo per motivi tecnici- informatici.





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