Come beneficiare dell’eco-bonus per acquisto di auto e moto nuovi



Sono state approvate le modalità e le condizioni di accesso e fruizione del contributo statale “eco-bonus” per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 e L3e elettrici o ibridi (Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto 20 marzo 2019).

Per incentivare il ricambio dei veicoli circolanti con veicoli nuovi che abbiano un minor impatto ambientale è riconosciuto un contributo statale per l’acquisto, anche in leasing, di veicoli nuovi immatricolati in Italia nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Il contributo è concesso sotto forma di sconto praticato dal venditore/concessionario.
Il contributo riconosciuto dal venditore è rimborsato a quest’ultimo dall’impresa costruttrice o importatrice, che a sua volta ottiene un credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione tramite modello F24 successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il venditore ha confermato l’operazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici ENTRATEL o FISCONLINE.
Sono agevolabili, in particolare:
– i veicoli a quattro ruote, con al massimo otto posti a sedere oltre il conducente (cat. M1), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, che producono emissioni di CO2 allo scarico non superiori a 70 g/km, acquistati e immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;
– i veicoli a due ruote (cat. L1e, L3e) elettrici o ibridi, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, acquistati e immatricolati in Italia nell’anno 2019.


MISURA E CONDIZIONI DEL CONTRIBUTO


Per l’acquisto/leasing di un veicolo di cat. M1, a fronte della rottamazione di un veicolo di cat. M1 omologato ad una delle classi Euro 1, 2, 3, 4 è riconosciuto un contributo pari a:
– Euro 6.000, se il veicolo nuovo produce emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
– Euro 2.500, se il veicolo nuovo produce emissioni di CO2 superiore a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.
In questo caso, devono essere rispettate le seguenti condizioni: almeno 12 mesi di intestazione del veicolo rottamato; dichiarazione di consegna del veicolo per la rottamazione; indicazione del contributo riconosciuto a titolo di sconto sul prezzo di vendita.


Per l’acquisto/leasing di un veicolo di cat. M1, senza rottamazione è riconosciuto un contributo pari a:
– Euro 4.000, se il veicolo nuovo produce emissioni di CO2 non superiori a 20 g/km;
– Euro 1.500, se il veicolo nuovo produce emissioni di CO2 superiore a 20 g/km e non superiori a 70 g/km.


In questo caso, devono essere rispettate le seguenti condizioni: indicazione del contributo riconosciuto a titolo di sconto sul prezzo di vendita.


Per l’acquisto/leasing di un veicolo di cat. L1e o L3e, a fronte della rottamazione di un veicolo di cat. L1e o L3e omologato ad una delle classi Euro 0, 1, 2, è riconosciuto un contributo pari a 30% del prezzo di vendita con un massimo Euro 3.000.
In questo caso, devono essere rispettate le seguenti condizioni: il veicolo nuovo deve essere elettrici o ibridi, di potenza inferiore o uguale a 11 kW; almeno 12 mesi di intestazione del veicolo rottamato; dichiarazione di consegna del veicolo per la rottamazione; indicazione del contributo riconosciuto a titolo di sconto sul prezzo di vendita.

ADEMPIMENTI DEI VENDITORI / CONCESSIONARI


I venditori dei veicoli agevolabili, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico e a inserire i dati relativi all’ordine di acquisto del veicolo, ivi compresa l’indicazione dell’importo versato a titolo di acconto, secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.
I venditori, inoltre:
– entro 180 giorni dalla prenotazione, confermano l’operazione comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice.
– in caso di rottamazione, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo, hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI / IMPORTATRICI


Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della seguente documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto del veicolo nuovo;
b) in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, copia del relativo contratto di locazione e copia della dichiarazione rilasciata dalla società di leasing sul veicolo concesso in locazione finanziaria che attesta la tipologia di veicolo concesso in locazione finanziaria e l’ammontare del contributo risultante dalla fattura di acquisto.
Nel caso in cui sia prevista la rottamazione del veicolo usato, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano altresì copia della seguente documentazione, trasmessa dal venditore:
a) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
b) certificato di cancellazione dalla circolazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista;
c) certificato dello stato di famiglia qualora l’intestatario del veicolo usato oggetto della rottamazione sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;
d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

ADEMPIMENTI BENEFICIARI


Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento che garantiscano la tracciabilità.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.






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