Autoliquidazione 2018/2019, alcune novità per il calcolo dei premi Inail




Le indicazioni Inail ai datori di lavoro per l’applicazione delle tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, della tariffa dei premi speciali unitari artigiani e della tariffa della gestione navigazione, approvate con decreti ministeriali del 27 febbraio 2019.


Come noto, i premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell’attività (cessazione dei rapporti assicurativi tra l’Inail e tutti gli artigiani dell’azienda, cioè cessazione del codice ditta) intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (16 maggio 2019 per quest’anno). Dal 1° gennaio 2019 la predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l’attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l’Inail e il singolo artigiano).
Dal 1° gennaio 2019, alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato, previsto dalle tariffe dei premi in vigore dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1999, è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È prevista infatti la cessazione, con operazione centralizzata, delle polizze “ponderate” al 31 dicembre 2018 e l’istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata. La PAT preesistente sui cui è presente la polizza “ponderata” non viene cessata nel caso in cui sia presente un’altra polizza (ad esempio, una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, etc.). L’istituzione della nuova PAT e l’apertura della polizza dipendenti in sostituzione della polizza “ponderata” è comunicata con provvedimento ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019, mentre l’apertura dei servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” è stata programmata per il 10 aprile 2019.
Il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo premio di regolazione 2018 e non è dovuto per la rata 2019.
Per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019.
Infine, alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018 e non anche al premio di rata 2019:
– riduzione ex L. n. 147/2013 (PAT e PAN), si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione, in quanto il premio di rata è determinato in base alle tariffe 2019 con conseguente esclusione della riduzione in discorso;
– riduzione per il settore edile (PAT), si applica nella misura dell’11,50% solo al premio di regolazione. Dal 1° gennaio 2019, infatti, la riduzione non è più applicabile ai premi assicurativi.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto