Per determinare la competenza dei costi e delle spese la regola generale è quella della competenza economica (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 aprile 2019, n. 14).
Alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta.
Ai fini del beneficio fiscale in argomento, le spese sono considerate ammissibili secondo il principio della competenza economica.
Nulla cambia in relazione alle spese sostenute da quei soggetti (imprese minori in contabilità semplificata) che applicano il principio di cassa, come previsto dalla normativa fiscale vigente. Anche tali soggetti, infatti, dovranno applicare il principio di competenza.
Ciò ha l’effetto di mettere in una condizione di parità tutti i soggetti potenzialmente interessati al credito di imposta in questione, a prescindere dalle differenti modalità adottate ai fini della determinazione del reddito di impresa.
Pertanto, ad esempio, le spese sostenute nel 2017, ma pagate nel 2018, ai soli fini agevolativi, devono essere considerate ammissibili in riferimento all’esercizio 2017, seppur, sotto il profilo fiscale, rilevano nel successivo esercizio di pagamento.

