Con la Risposta a interpello n. 100/2019, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la prova dell’effettivo trasporto della merce fuori dall’Italia e in un altro Stato membro dell’UE, necessaria per le cessioni intracomunitarie senza Iva, può essere assolta anche mediante una dichiarazione predisposta dal cedente e sottoscritta dall’acquirente, che riporti gli estremi della fattura, i dati del trasportatore e l’indicazione del luogo e della data di consegna
DISCIPLINA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Secondo l’ordinamento italiano, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA (cd. “cessioni intracomunitarie”).
I requisiti affinché la cessione sia non imponibile IVA possono essere sintetizzati così:
– onerosità dell’operazione;
– acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
– status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
– effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
La mancanza anche di uno solo di tali requisiti, determina l’imponibilità ai fini IVA della cessione secondo le regole ordinarie, al pari di una cessione interna.
Sorge dunque la necessità di documentare la sussistenza di tali requisiti, al fine di costituirne un’adeguata prova in caso di accertamento.
CHIARIMENTI DEL FISCO
Con riferimento ai primi requisiti (vale a dire onerosità dell’operazione; acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario) la prova può essere agevolmente fornita attraverso la fattura e la rimessa bancaria relativa al pagamento della merce.
Per quanto riguarda l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, invece, sia la normativa italiana che quella europea di riferimento, non individuano in modo specifico i documenti di prova che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo. La carenza normativa è stata risolta in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate che ha indicato la documentazione fiscale e contabile ritenuta sufficiente a dimostrare l’avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario:
– la fattura di vendita all’acquirente comunitario;
– gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
– il documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
– la rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.
Con riferimento alle cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” (in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
In ossequio a tale principio, tenuto conto dell’evoluzione della prassi commerciale, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale, anche il “CMR elettronico”.
Con la risposta ad interpello n. 100/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi altrettanto idoneo allo scopo un documento dal quale si possono individuare i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono, a condizione che siano conservate le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.
In particolare, deve ritenersi idoneo il documento predisposto dal cedente, timbrato, datato e sottoscritto dal cessionario e rispedito al cedente, recante i seguenti dati:
– l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
– il riferimento della fattura di vendita;
– il riferimento della fattura logistica (documento interno);
– la data della fattura;
– la data del DDT;
– la data della destinazione delle merci, del paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse;
– una dichiarazione del cessionario comunitario che dice: ….”le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)”.
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