Contribuzione per il personale universitario che svolge attività di assistenza sanitaria




Si forniscono chiarimeni sugli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, dei ricercatori universitari e delle figure equiparate che svolgono, oltre all’attività didattica e di ricerca, anche attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie o strutture comunque convenzionate.


I suddetti soggetti oltre al trattamento economico da parte dell’Università ricevono un trattamento aggiuntivo, a carico della struttura sanitaria, in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico e ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, nonché all’efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca. Visto che, lo svolgimento dell’attività assistenziale medica svolta presso le aziende ospedaliero-universitarie, trova il suo fondamento nel rapporto di lavoro principale instaurato con l’Università, l’obbligo di contribuzione deve essere assolto altresì per le retribuzioni erogate per l’attività sanitaria, nelle casse e nei fondi a cui risulta iscritto il lavoratore per il rapporto di lavoro instaurato con l’Università, ossia alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), al Fondo ex Enpas per i trattamenti di previdenza, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il nuovo sistema di integrazione del trattamento economico del personale universitario al trattamento economico del personale medico ospedaliero riconosce al personale universitario in questione, impegnato anche in attività assistenziale, il diritto a percepire, oltre al trattamento economico erogato dall’Università, i trattamenti economici aggiuntivi previsti dai relativi CCNL dei dirigenti del SSN, vale a dire: un trattamento graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi d’incarico, c.d. indennità di posizione); un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, c.d. indennità di risultato, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza. A tali emolumenti può aggiungersi l’indennità di “esclusività”, che estende ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in regime di esclusività il trattamento economico aggiuntivo previsto per i dirigenti sanitari, quale corrispettivo per la limitazione intramoenia dell’attività libero professionale e cioè per lo svolgimento del rapporto di lavoro in regime di esclusività.
Il trattamento graduato va considerato come una componente della retribuzione fondamentale e pertanto valutato nella quota A del trattamento di pensione del personale in questione.
Il trattamento aggiuntivo è utile ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) relativamente alle voci assoggettabili a contribuzione al Fondo ex INADEL e tassativamente indicate nelle note operative specificamente predisposte dall’Istituto. Quindi, nell’indennità aggiuntiva non saranno valutabili, ad es., i seguenti emolumenti: la quota “variabile aziendale” della retribuzione di posizione, l’indennità di direttore di dipartimento, la retribuzione di risultato.






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