Irap non dovuta dal medico convenzionato con il SSN




Solo in presenza di una autonoma organizzazione il medico convenzionato con il SSN, ed esercente l’attività professionale nella forma associata della “medicina di gruppo”, è tenuto al pagamento dell’Irap (Corte di cassazione – ordinanza n. 8865/2019).

Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”.


Nell’attività di medico convenzionato con il SSN, non è presente quel quid pluris collegabile alla maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura, dall’ampiezza dello studio, dai dipendenti, dai collaboratori, dalla segretaria e dai beni strumentali in quanto, nonostante la loro presenza, il reddito del medico di base non subisce alcun incremento, essendo i suoi compensi parametrati ad altri aspetti oggettivi.


Inoltre, in materia di Irap, la “medicina di gruppo”, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.





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