Convenzione Italia-Gran Bretagna: tassazione pensione estera




L’Agenzia delle entrate con la risposta 12 febbraio 2019, n. 40 chiarisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Ai fini fiscali, costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Sulla base di tale assimilazione, alle pensioni si applicano le disposizioni dettate per la categoria dei redditi di lavoro dipendente, definiti come quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro.
Pertanto, anche le pensioni concorrono alla formazione del reddito complessivo e, in virtù dell’applicazione del cd. “worldwide taxation principle”, l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti.
Ne consegue che, le pensioni, ancorché di provenienza estera, sono soggette all’imposta in Italia quando sono percepite da soggetti ivi residenti.
Tuttavia, le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale – stipulate con alcuni Paesi – prevedono, generalmente, una diversa modalità di tassazione delle pensioni estere corrisposte a cittadini residenti, a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
La Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Gran Bretagna dispone che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa, o da un suo Ente locale, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione del modello REDDITI PF 2018, con riferimento alle pensioni estere percepite da soggetti residenti provenienti dal Regno Unito, si precisa che “Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia”.






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