Eventi sismici: agevolazioni ZFU




1° APR 2019 Il contribuente può scegliere come utilizzare il beneficio complessivamente spettante tra le diverse tipologie di agevolazione previste (esenzione da imposte sul reddito, esenzione dall’IRAP, dall’IMU ed esonero dai contributi previdenziali e assistenziali sul reddito da lavoro dipendente). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 marzo 2019, n. 90).

L’art. 46 del dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. egge 21 giugno 2017, n. 95, ha istituito la zona franca urbana (di seguito “ZFU”) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Il citato articolo 46, comma 2, ha previsto, in favore delle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della ZFU e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento – nei periodi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189 del 2016) e dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016) alcune misure agevolative di natura fiscale.
Le compensazioni effettuate a scomputo delle imposte dirette, dell’IRAP, dell’IMU e dei contributi previdenziali costituiscono una “modalità tecnica” finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziate, con l’effetto, ai fini fiscali, di una riduzione d’imposta.
È facoltà del contribuente, nei limiti e alle condizioni specificate dalla relativa disciplina, scegliere come utilizzare il beneficio complessivamente spettante tra le diverse tipologie di agevolazione previste (esenzione da imposte sul reddito, esenzione dall’IRAP, dall’IMU ed esonero dai contributi previdenziali e assistenziali sul reddito da lavoro dipendente).
Operata detta scelta, troverà applicazione la relativa disciplina generale, anche ai fini della determinazione del reddito complessivo del beneficiario, in assenza di ulteriori specifiche disposizioni che deroghino alla stessa.
Sotto tale profilo, la previsione di cui all’articolo 47 del decreto legge n. 189 del 2016, rubricato “Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti”, non trova applicazione in relazione alle misure previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017.
L’articolo 47 riguarda, infatti, la percezione da parte di chi ha subito danni per gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi all’evento sismico, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, quindi, in genere di somme, o, comunque, di componenti positivi di reddito, di cui si statuisce la non concorrenza alla formazione della base imponibile.
Diversamente, l’articolo 46, comma 2, relativo alla situazione delle imprese site nella ZFU Sisma Centro Italia che abbiano subito una determinata riduzione percentuale del fatturato, prevede l’esenzione a favore di determinati soggetti dalle imposte ivi previste e l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente a determinati periodi d’imposta e nei limiti delle risorse stanziate.
Si ritiene, quindi, che le compensazioni effettuate a scomputo dei contributi previdenziali rappresentino, già sul piano contabile, una sopravvenienza attiva, in quanto si tratta dell’avvenuta insussistenza del debito verso l’ente previdenziale. Va da sé che non si determina alcun effetto sull’ammontare originario degli oneri rilevati in bilancio a titolo di contributi verso l’INPS. Infine, escluso che i benefici di cui al citato articolo 46 rientrino nell’ambito applicativo dell’articolo 47, non dovrà operarsi, in sede di dichiarazione dei redditi, la variazione in diminuzione.





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