Reddito di cittadinanza: sospese le domande online




Essendo state introdotte, nel corso dell’iter parlamentare, una serie di modifiche alle disposizioni relative al Reddito e alla Pensione di cittadinanza, nell’attesa che venga aggiornato il modello di domanda con le ultime novità inserite in sede di conversione, è temporaneamente sospesa la possibilità di presentare le istanze online.


L’articolo 1, al comma 2 del DL n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019 – considerando le famiglie con disabili gravi e persone non autosufficienti, nelle quali le oggettive difficoltà si uniscono a condizioni di particolare fragilità – è stato integrato prevedendo che la Pensione di cittadinanza possa essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159 del 2013, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.
Con riferimento ai requisiti della di cittadinanza, residenza e del soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere, come precisato in sede di conversione, in modo cumulativo:
– in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il termine familiare deve essere riconducibile alla definizione di familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
– residente in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
L’articolo 2, è stato modificato al comma 1, lettera b) specificando che nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del DPCM n. 159 del 2013, per il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorrano alcune specifiche circostanze. Inoltre, il valore del patrimonio immobiliare include espressamente anche gli immobili posseduti all’estero. Infine, viene elevato da 5.000 a 7.500 euro l’incremento del massimale del patrimonio mobiliare che può essere posseduto, per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, restando a 5.000 euro tale valore per ogni componente in condizione di disabilità.
Esclusa poi la concessione del beneficio per il richiedente sottoposto a misura cautelare personale o condannato definitivamente nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3.
Con l’inserimento di un comma 1-bis all’articolo 2, si stabilisce che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea – fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 1-ter – debbano produrre, ai fini del conseguimento del Reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. La certificazione deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
Nel comma 4 dell’articolo 2 il parametro massimo della scala di equivalenza viene elevato da 2,1 a 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.
Con riferimento alla definizione di “nucleo familiare”, il comma 5 dell’articolo stabilisce che, ai fini dell’accesso alla misura, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e che, in ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:
– i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;


– i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
– il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.


Infine, il comma 8 dell’articolo 2 viene modificato estendendo ai percettori dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) la compatibilità con il Rdc.





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