Immobili-merce: escluso l’eco-bonus e il super ammortamento



L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’impresa immobiliare, che svolge attività di locazione di beni immobili propri, non può beneficiare degli incentivi fiscali eco-bonus e super ammortamento in relazione alla installazione di pannelli solari sugli immobili oggetto della propria attività (Risposta a interpello n. 95 del 2019)

QUESITO


Con istanza di interpello è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile cumulare l’incentivo fiscale del “super ammortamento” e quello dell’ “eco-bonus” in relazione ad interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica, su immobili utilizzati da una società immobiliare per l’attività di locazione.

PARERE DEL FISCO


L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che il cd. “eco-bonus” ovvero la detrazione d’imposta prevista per le spese di riqualificazione energetica degli edifici attraverso l’installazione di pannelli solari riguarda quelli destinati alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali.
A parte ciò, l’eco-bonus è finalizzato a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio.
Per quanto concerne la fruizione dell’eco-bonus da parte dei titolari di reddito d’impresa è stato chiarito, altresì, che il beneficio compete con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e non può essere utilizzato per i beni che formano oggetto dell’attività esercitata (cd. “beni merce”).
Gli immobili utilizzati da imprese immobiliari per essere concessi in locazione rientrano tra i beni che formano oggetto dell’attività esercitata. Pertanto, in tal caso l’installazione di pannelli fotovoltaici non può beneficiare dell’incentivo fiscale Eco-bonus.
Stessa considerazione riguarda il beneficio del “super ammortamento”, atteso che lo stesso trova applicazione con riferimento ai beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. E, dunque, deve ritenersi escluso per l’installazione di pannelli fotovoltaici su immobili oggetto dell’attività di locazione immobiliare svolta dall’impresa per difetto del requisito di strumentalità.





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