Lavoratrice madre e divieto di licenziamento: gli effetti della natura obbligatoria del preavviso




Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona infatti nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l’effetto tipico della risoluzione del rapporto di lavoro, viene differita ad un momento successivo. Da tali premesse discende che la verifica delle condizioni legittimanti l’esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato e non già con riguardo, ove il licenziamento sia stato intimato con preavviso, al successivo momento della scadenza del preavviso stesso


Una Corte d’appello territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda di una lavoratrice di nullità del licenziamento per violazione del divieto di licenziamento nel periodo protetto di maternità. La Corte aveva ritenuto che il licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo, si fosse perfezionato alla data di ricevimento da parte della lavoratrice della relativa lettera, sebbene l’efficacia dello stesso fosse stata posticipata alla scadenza del periodo di preavviso. Il momento di inizio dello stato oggettivo di gravidanza, invece, era stato accertato in data successiva all’intimazione del recesso, ma prima della scdenza del preavviso.
Avverso tale sentenza, la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo l’errata valutazione della natura del preavviso come obbligatoria anziché reale.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona infatti nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se la produzione dell’effetto tipico della risoluzione del rapporto di lavoro, viene differita ad un momento successivo. Da tali premesse discende che la verifica delle condizioni legittimanti l’esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato e non già con riguardo, ove il licenziamento sia stato intimato con preavviso, al successivo momento della scadenza del preavviso stesso. Peraltro, tale principio ha trovato applicazione per il termine di decadenza di sessanta giorni di impugnazione del licenziamento, che si è ritenuto decorrente dalla comunicazione del licenziamento e non già dalla data di effettiva cessazione del rapporto.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto