IRAP esclusa per avvocato che utilizza lo studio di altro avvocato



Con la recente Sentenza n. 8823 del 29 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato l’esclusione dell’IRAP in capo all’avvocato che esercita la professione in forma individuale, utilizzando a titolo gratuito ed in qualità di mero collaboratore esterno, le dotazioni e i locali organizzati e gestiti esclusivamente da altro avvocato titolare dello studio.

FATTO


Il contribuente, esercente la professione di avvocato, ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate alla propria istanza di rimborso dell’IRAP versata in relazione all’attività professionale.
I giudici tributari hanno respinto il ricorso del professionista ritenendolo responsabile di un’autonoma organizzazione, in considerazione dell’entità dei beni strumentali e dei compensi erogati a tirocinanti e collaboratori occasionali.
Il professionista ha impugnato la decisione dei giudici rappresentato di svolgere l’attività professionale “esclusivamente” nel contesto e nell’interesse dello studio di altro avvocato, fruendo a titolo gratuito ed in qualità di mero collaboratore esterno, delle dotazioni e dei locali organizzati e gestiti esclusivamente dal titolare dello studio, avvalendosi di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione di avvocato.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, dichiarando il diritto al rimborso dell’IRAP per assenza del presupposto impositivo di autonoma organizzazione.
I giudici della Suprema Corte hanno osservato che “presupposto per l’assoggettamento all’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla … prestazione di servizi”, applicabile anche alle “persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate, esercenti arti e professioni”.
Quanto al significato di “autonoma organizzazione” la Corte Suprema ha precisato che nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, essa si configura ai fini IRAP quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Nel demarcare ulteriormente l’assoggettamento ad IRAP del lavoratore autonomo, va rilevato altresì che per la soggezione ad IRAP dei proventi del professionista autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo.
In altri termini, ciò che rileva ai fini della autonoma organizzazione, e determina la sottoposizione ad IRAP, è l’esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente. Questo requisito non si realizza quando il professionista operi all’interno di una struttura da altri gestita. Perciò ben può accadere che l’IRAP risulti inapplicabile a soggetti che realizzino guadagni cospicui, quando tali guadagni siano frutto di capacità professionali od artistiche, senza il concorso di una “stabile organizzazione” di supporto avente consistenza oggettiva.
In proposito, i giudici hanno evidenziato, peraltro, che il valore assoluto dei compensi e soprattutto dei costi sostenuti ed il loro reciproco rapporto percentuale non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (es. studio personale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo.





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