L’adibizione a mansioni inferiori in maniera non prevalente ed assorbente non viola i limiti esterni dello “ius variandi” del datore di lavoro né il diritto alla tutela della professionalità solo qualora tali mansioni siano non solo accessorie ma risultino funzionali alla tutela della sicurezza e della salubrità dell’ambiente di lavoro.
Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di alcune dipendenti chiamate, secondo turni prestabiliti, anche le inferiori mansioni di pulizia dei servizi igieni, della zona carrelli e dell’area del cottile destinato al parcheggio, ciò sulla scorta di una disposizione generale di “pianificazione delle pulizie” inserita in un prospetto adottato dall’azienda e affisso in bacheca. Per i giudici le attività inserite nella job description potevano essere richieste solo nei limiti della coerenza del disposto di cui all’art. 2013 c.c., il cui contenuto andava integrato con il mansionario previsto dal contratto collettivo, così che poteva richiedersi alle addette alle vendite solo la pulizia della propria cassa alla fine del relativo turno, il riordino e la gestione della merce rotta, oltre che il controllo che gli spazi comuni quali i bagni, il magazzino ed il parcheggio, fossero in ordine e dunque solo all’occorrenza potevano richiedersi operazioni di pulizia, sistemazione locali o scarico di merce. Pertanto, non vi erano margini per ampliare i compiti accessori esigibili agli addetti, mentre la richiesta di svolgimento di attività di pulizia a turno,secondo un’organizzazione prestabilita in assenza di personale tipicamente addetto a dette mansioni, violava il disposto di cui all’art. 2013 c.c.
L’allegata elencazione e descrizione degli ulteriori compiti assegnati alle lavoratrici in questione, e fatta sottoscrivere unitamente al contratto, avendo natura di patto aggiuntivo contenente disposizioni in ordine al tipo di mansioni ulteriormente richieste alle lavoratrici, non può che rispettare il divieto legislativo di assegnare alle stesse mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza. L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, violazione che non può sussistere per la sola ragione che il giudice dì merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto I’ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità.
Nella fattispecie, la corte ha precisato che si trattava di modalità di lavoro che in realtà contrastavano con l’impiego, sia pure a turno, delle lavoratrici, finalizzato in realtà a coprire posizioni di lavoro (appunto l’addetto alle pulizie) non previste nell’organico aziendale, per lo svolgimento di compiti di fatto non complementari o accessori a quelli del profilo assegnato. L’attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza,anche se il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali, anche a compiti inferiori, se marginali rispetto a quelli propri del suo livello. Detto utilizzo deve essere richiesto per motivate esigenze aziendali, collegate a ragioni contingenti, non diversamente risolvibili.
L’utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell’organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all’art. 2013 c.c., mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l’utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita.
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