In caso di lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento” non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.
L’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore; nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. Tali riposi devono essere considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
L’articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce che “Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.” La scelta stessa del termine “intervallo” da parte del legislatore del 2003 lascia presupporre, da un punto di vista logico, la successiva ripresa dell’attività lavorativa dopo la consumazione del pasto o la fruizione della pausa da parte del lavoratore. Le due disposizioni sono state concepite dal legislatore con scopi ben distinti:
– l’articolo 39 è volto a favorire la conciliazione tra la vita prfessionale e quella familiare;
– l’articolo 8 stabilisce il diritto del lavoratore ad una pausa, finalizzata al recupero delle energie e all’eventuale consumazione del pasto.
Ciò premesso, un’analisi coordinata delle due disposizioni, considerata la specifica funzione della pausa pranzo, che la legge definisce come “intervallo”, porta ad escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003. Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice. Tale parere recepisce, peraltro, le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica che aveva già fornito risposta all’ISTAT e all’ARAN evidenziando che “il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa”. Da ultimo, a puro titolo informativo, si fa presente che ad analoghe conclusioni è giunta anche l’Agenzia delle Entrate che ha fornito istruzioni ai fini della concessione del buono pasto ai propri dipendenti, individuando come presupposti imprescindibili l’effettuazione della pausa e la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo la stessa.

