Dalla scrittura contenente la transazione deve risultare, tra gli elementi essenziali del negozio, la “res dubia”, vale a dire l’incertezza, almeno nell’opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato, senza che acquisti rilievo l’eventuale squilibrio tra il “datum” ed il “retentum”; le reciproche concessioni, infatti, devono essere intese in relazione alle rispettive pretese e contestazioni dei litiganti e non già in relazione ai diritti effettivamente spettanti a ciascuna delle stesse secondo la legge.
La vicenda giudiziaria sorge a seguito della domanda di un lavoratore impiegato con contratto di agenzia, al fine di ottenere la declaratoria di nullità o annullamento di un verbale di accordo sindacale transattivo sottoscritto ed il pagamento, per l’attività svolta, di una certa somma a titolo di spettanze professionali, indennità di scioglimento del contratto, indennità suppletiva di clientela e indennità del preavviso. La Corte d’appello territoriale, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che l’accordo stipulato tra le parti rispondesse in tutto e per tutto ai requisiti di validità ed efficacia dettati dalla figura tipica del negozio transattivo.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità dell’accordo transattivo pur in assenza di bilateralità delle concessioni operate, oltre che di “res dubia”.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato. In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, infatti, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali, della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale, sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo. Dalla scrittura contenente la transazione, poi, devono risultare gli elementi essenziali del negozio, ovvero: la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la “res dubia”, nonché il nuovo regolamento di interessi che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. Per “res dubia” si intende l’incertezza, almeno nell’opinione delle parti, circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato, senza che acquisti rilievo l’eventuale squilibrio tra il datum ed il retentum.
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