Legittima la ritenuta sull’indennizzo per occupazione usurpativa



Con la recente Sentenza n. 8820 del 29 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima l’applicazione della ritenuta alla fonte sulle somme percepite a titolo di risarcimento danno corrispondente al valore del terreno oggetto di occupazione da parte dell’ente comunale in assenza ab origine di una valida dichiarazione di pubblica utilità (cd. “occupazione usurpativa propria”).

FATTO
Il contribuente ha presentato istanza di rimborso della ritenuta IRPEF operata dall’ente Comune, in qualità di sostituto d’imposta, sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni, liquidate dal tribunale in relazione all’occupazione del proprio terreno, priva ab origine della dichiarazione di pubblica utilità, da parte del medesimo ente comunale.
L’istanza di rimborso è stata rigettata dal Fisco.
Il ricorso del contribuente, contro il diniego al diritto di rimborso, è stato accolto dai giudici tributari ritenendo la fattispecie riconducibile all’ipotesi dell’ “occupazione usurpativa propria” (ovvero come irreversibile trasformazione del fondo privato, conseguente ad occupazione, da parte dell’ente pubblico, in assenza ab origine di una valida dichiarazione di pubblica utilità), in quanto tale, esclusa dal regime fiscale previsto per gli indennizzi da procedimenti espropriativi. Da ciò l’indebita applicazione della ritenuta alla fonte, perché incidente negativamente sul risarcimento, riducendolo e quindi alterando la sua corrispondenza al valore venale del bene, quale parametro assunto dal giudice civile per la liquidazione del danno, al fine di ristorare interamente la perdita subita dalla proprietaria del fondo.

LA DISCIPLINA FISCALE
La norma fiscale applicata stabilisce, in particolare, che gli enti eroganti, all’atto della corresponsione delle somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Riformando la decisione dei giudici tributari, la Corte di Cassazione ha affermato, invece, che secondo l’orientamento giurisprudenziale in tema d’imposte sui redditi, la somma erogata dall’Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa costituisce una plusvalenza soggetta a tassazione secondo la disciplina applicata.
La norma stabilisce, in particolare, che “sono tassabili le plusvalenze corrispondenti, tra l’altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo (perché carente “ab origine” o dichiarato illegittimo successivamente), sempre che la percezione di detta somma sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della legge e, cioè, dopo il 1° gennaio 1989, non assumendo rilievo, invece, il momento in cui è avvenuto il trasferimento del bene, salvo che il ritardo nel pagamento sia imputabile alla Pubblica amministrazione”.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
In merito all’applicazione della ritenuta alla fonte è stata sollevata, altresì, questione di legittimità costituzionale della norma in relazione al principio di tutela della proprietà sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo:
“ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno osservato che sulla questione si è pronunciata la Corte di Strasburgo affermando che la ritenuta alla fonte prevista dalla norma fiscale, nella misura del 20 per cento, con la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, rappresenta un giusto equilibrio tra la tutela dei diritti dell’individuo e l’interesse pubblico a ottenere entrate fiscali. Tale equilibrio è ravvisabile anche in relazione all’ipotesi in cui l’importo tassato sia stato liquidato a seguito di occupazione usurpativa, poiché anche in questo caso l’aliquota fiscale risulta inidonea ad incidere in misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di proprietà da risarcire.





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