I chiarimenti del Fisco sul visto di conformità infedele




L’Agenzia delle entrate con circolare 24 maggio 2019, n. 12 chiarisce che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 % della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

A seguito delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 175 del 2014, che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata, viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita dalla previsione che il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
L’articolo 7-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele modificando l’importo della somma richiesta al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale. La nuova disposizione si applica a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (anno d’imposta 2018).
In base alla normativa vigente in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La nuova norma conferma che il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con comunicazione. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In base alla nuova disposizione, in caso di visto infedele, in luogo dell’importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento dell’importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata. La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente  per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.





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