Deposito telematico dei contratti collettivi di 2° livello, dal 15 settembre inutilizzabile il canale PEC




Dal 15 settembre 2019, tutti i contratti di 2° livello, siano essi aziendali o territoriali devono essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo (www.lavoro.gov.it) e non già utilizzando gli indirizzi PEC delle Sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 29 luglio 2019, n. 2761).


Come noto, al fine di accedere alle agevolazioni di imposta per premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa (art. 1, commi 182, 189 e 190. L. n. 208/2015), è stato previsto il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla relativa dichiarazione di conformità, utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo (www.lavoro.gov.it). Successivamente, poi, in ossequio alla disposizione di carattere generale (art. 14, D.Lgs. n. 16 settembre 2015, n. 151) per cui l’accesso ad agevolazioni contributive, fiscali o di altra natura, è consentita solo se i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati in via telematica, la procedura informatica così realizzata ha consentito l’accesso ad altre agevolazioni normate nel tempo, permettendo allo stesso tempo di depositare il contratto e di compilare i modelli via via richiesti dal Legislatore. E’ il caso, ad esempio, delle agevolazioni previste per le aziende che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di riferimento (D.M. 12 settembre 2017), ovvero della misura “Formazione 4.0”. In tutti gli altri casi, il contratto poteva essere depositato telematicamente, utilizzando gli indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota del 22 luglio 2016).
Orbene, in un’ottica di ulteriore semplificazione, la procedura telematica menzionata è stata adeguata per consentire in primis il deposito telematico del contratto, con l’indicazione successiva, ove prevista, della tipologia di agevolazione per la quale avviene il deposito. Ciò consente, da un lato, una immediata applicazione di normative emanate nel tempo in materia di agevolazioni e, dall’altro, di avere a disposizione una raccolta informatica facilmente accessibile agli Uffici interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura. Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di 2° livello, siano essi aziendali o territoriali devono essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura in parola e non già utilizzando gli indirizzi PEC delle Sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Eventuali quesiti potranno essere inoltrati a urponline.lavoro.gov.it.





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