Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo: precisazioni Inail




Con la determina del Presidente dell’Inail 23 luglio 2019, n. 227 è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Inail. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa (Circolare n. 22/2019).


Il Ministro del lavoro può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo.
In alcuni casi, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base dei criteri di eccezionalità previsti.
In considerazione dell’eccezionalità e tassatività dei casi ammessi, è previsto uno specifico iter istruttorio a cura delle Strutture territoriali competenti, finalizzato a verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni in presenza delle quali il competente organo ministeriale può autorizzare il pagamento rateale fino a 36 o 60 mesi.
Al fine di accelerare l’iter procedurale con particolare riferimento alla fase afferente agli accertamenti istruttori sulle condizioni di ammissibilità delle rateazioni in questione il Ministero del lavoro ha previsto che gli Enti devono trasmettere, unitamente alle domande di rateazione delle aziende interessate, una dettagliata e completa relazione attestante: l’importo del debito contributivo e il periodo cui lo stesso si riferisce; le cause che hanno determinato l’omissione contributiva, quali, per esempio, il mancato incasso di notevoli crediti maturati nei confronti di enti pubblici, calamità naturali, fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente; la situazione finanziaria dell’azienda da cui si desume la solvibilità del credito; la specificazione che la concessione della dilazione, oltre a costituire la possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisca in modo significativo, a favorire, sia il riassetto finanziario ed economico dell’azienda, che il mantenimento dei livelli occupazionali; il tipo di garanzie presentate a tutela del credito; il puntuale versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti.
Il riferimento alle rate provvisorie è da intendersi attualmente superato, a seguito della disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227, che non prevede più il pagamento dell’acconto ovvero della rata provvisoria contestualmente alla presentazione dell’istanza di rateazione e il pagamento delle rate provvisorie successive fino all’emissione del provvedimento di concessione.
L’autorizzazione, da parte degli organi di gestione del Ministero del lavoro per il pagamento rateale sino a 36 mesi dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti agli enti pubblici previdenziali, può essere concessa allorquando il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia riconducibile a una delle seguenti cause: calamità naturali; procedure concorsuali; carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, derivanti da obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione; ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.
La suddetta autorizzazione ministeriale al pagamento rateale sino a 36 mesi può anche essere concessa: in caso trasmissione agli eredi dei debiti contributivi; in presenza di una carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali; in occasione di contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti), aventi scadenze concomitanti; per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a 5.165,00 euro, avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale.


La rateizzazione sino a 60 mesi può essere concessa con decreto ministeriale allorquando il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi sia riconducibile a una delle seguenti cause: oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa. In particolare, si specifica che l’ammissione al beneficio è circoscritta allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da obiettive difficoltà di interpretazione delle norme di settore, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa. Di conseguenza, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme; fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, e sempreché l’interessato esibisca certificazione dell’autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.
Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l’istanza, anche tramite un intermediario in possesso di delega dall’interessato, utilizzando il servizio telematico “Istanza rateazione” disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell’istanza stessa nonché la garanzia fideiussoria prestata.
In particolare, deve essere allegata la documentazione probante circa le cause che hanno determinato l’omissione contributiva, cioè per le calamità naturali le ordinanze emesse dalle autorità competenti, per le procedure concorsuali i relativi atti emessi dagli organi competenti, per le situazioni di crisi previste la specifica documentazione di cui il debitore deve essere necessariamente in possesso.
Laddove la documentazione pervenuta sia completa e le motivazioni del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi siano riconducibili a una delle cause tassative previste, la Sede deve inoltrare tramite Pec alla Direzione regionale (o alla Direzione provinciale di Bolzano per i casi di sua competenza) l’intero fascicolo corredato da una dettagliata e completa relazione a firma del Direttore della Direzione territoriale competente, attestante l’importo del debito contributivo e il periodo cui lo stesso si riferisce, le cause che hanno determinato l’omissione contributiva, la situazione finanziaria dell’azienda da cui si desume la solvibilità del credito, la specificazione che la concessione della rateazione sino a 36 mesi, oltre a costituire possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisce, in modo significativo, a favorire sia il riassetto finanziario ed economico dell’azienda che il mantenimento dei livelli occupazionali, il tipo di garanzie prestate a tutela del credito e il puntuale versamento dei premi assicurativi correnti.
La Direzione regionale (o la Direzione provinciale di Bolzano) esaminata la documentazione ricevuta, se ritiene che la relazione sia sufficientemente dettagliata e completa, ovvero dopo averla integrata se necessario, e che sussistano le condizioni per la concessione della rateazione sino a 36 mesi, sottopone la pratica al Direttore per la sottoscrizione del parere favorevole.
L’istanza di rateazione, completa della documentazione fornita dal debitore e della relazione sottoscritta con parere favorevole dal Direttore della Direzione regionale, deve essere inoltrata tramite Pec al competente ufficio della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ricevuta l’autorizzazione ministeriale che le sarà inoltrata dalla Direzione regionale, la Sede deve istruire la pratica di concessione alla quale deve essere allegata l’autorizzazione stessa.





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